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ULTIMA ORA:
ENNESIMA PROROGA ALL’ USO DEL DEFIBRILLATORE
L’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute ha reso pubblica, poche ore fa, una Nota esplicativa “circa l’ambito di applicazione dell’art. 48, comma 18, del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, con la quale, attraverso un arzigogolato bizantinismo, “sospende” fino alla data del 1° gennaio 2017, l’obbligo, da parte delle Associazioni e Società Sportive, di dotarsi dei defibrillatori semiautomatici (vedi allegato)
Ci siano concesse due semplici considerazioni in merito alla Nota del Ministero; la prima: l’estensore della Nota ci spiega che la “sospensione, sebbene sia stata motivata dalle esigenze, straordinarie ed urgenti, connesse all’evento sismico che ha colpito, nello scorso mese di agosto, le regioni centrali del nostro paese……..omissis….produce effetti su tutto il territorio nazionale“; e, per cercare di convincerci del rigore logico del suo ragionamento afferma che “tale conclusione è, infatti, imposta, oltre che dalla chiara lettera della disposizione che fa riferimento, solo nell’incipit, al terremoto, dalla necessità di garantire ecc. ecc.” .
Solo nell’”incipit” si fa riferimento al terremoto ??? Tutto il Decreto Legge n. 189, composto da ben 53 articoli più un allegato di 3 pagine fa riferimento al terremoto; non a caso l’articolo 1 afferma che “Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell’allegato 1”.
O forse dobbiamo riferirci, quale “chiara lettera”, al solo art. 48, comma 18? ; perché, qualora così fosse, non vi è in questo comma riferimento alcuno al “territorio nazionale” tanto caro al redattore della nota ministeriale, bensì unicamente ai “Comuni di cui all’allegato 1”.
La seconda considerazione: per convincerci sulla necessità della sospensione “su tutto il territorio nazionale”, a questo punto, ex art. 48, comma 18 del D.L. 189, dell’uso dei defibrillatori, si fa appello alla “necessità di garantire una uniforme applicazione, su tutto il territorio nazionale, di un obbligo giuridico……….omissis…..dalla cui violazione possono discendere responsabilità di natura penale”.
Caro Avvocato Borgo, di cosa parliamo? Il Decreto Balduzzi è un Decreto Legge del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, in data 24 aprile 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 20 Luglio 2013; dirò di più: l’adozione dei defibrillatori era materia già trattata dal precedente articolo 7 comma 11 del decreto Salute e sviluppo del 2012; si parla dunque presto di 5 anni fa !!! Siamo così sicuri che al Ministero della Salute stia così a cuore la “responsabilità penale” dei legali rappresentanti delle Società Sportive !?
Inoltre, al Ministero, che parla di “uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale”, sono a conoscenza che numerose Regioni hanno da tempo legiferato in materia !?
Comunque sia, con buona pace di chi ha già speso soldi per acquisto del defibrillatore e partecipazione ai corsi , si va al 1° gennaio 2017, ma quasi sicuramente non sarà l’ultima “sospensione” !
17 Novembre 2016
Precisazioni in tema di utilizzo del defibrillatore
L’errata interpretazione, anche da parte di alcuni Comitati Regionali del CONI, di quanto all’art 48, comma 8 del D.Lgs 189 del 16 ottobre 2016 (interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016) sta provocando una serie di articoli/commenti, pubblicati su vari siti internet, che meritano una doverosa precisazione.
La prefata disposizione precisa che:
“Al fine di consentire nei Comuni di cui allegato 1 il completamento delle attività di formazione degli operatori del settore dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici, l’efficacia delle disposizioni in ordine alla dotazione e all’impiego da parte delle società’ sportive dilettantistiche dei predetti dispositivi, adottate in attuazione dell’articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è sospesa fini alla data del 1° gennaio 2017”.
Orbene: innanzitutto il termine del 1° gennaio 2017, salvo ulteriori precisazioni dei prossimi giorni, riguarda esclusivamente alcuni comuni delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria.
Inoltre è doveroso evidenziare che, seppur minima, quasi impercettibile, esiste una funzionale differenza tra il termine proroga ed il termine sospensione. Quest’ultima infatti interviene, contrariamente alla proroga, ogni qualvolta si ha la necessità di dilatare i termini per oggettiva difficoltà a predeterminare la durata dell’impedimento (terremoto) al compimento tempestivo dell’atto (defibrillatore).
Pertanto, ad oggi, per la stragrande maggioranza dei sodalizi sportivi dilettantistici, l’obbligo di dotarsi di defibrillatore resta fissato al 30/11/2016.
31 ottobre 2016